1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque cagiona una lesione personale ad un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».